Il produttore non riporta in denominazione di vendita “Succo di frutta fresco alla fragola”, ma dichiara che si tratta di “Succo di frutta fresco” e sotto, a parte, evidenzia “FRAGOLA, mela, pera”. Probabilmente lo fa in quanto è il succo di fragola stesso che conferisce il colore rosa scuro alla bevanda e utilizza tale dicitura quasi a voler indentificare il prodotto e distinguerlo dagli altri.
“Fragola” sembra quindi quasi una denominazione commerciale e non di vendita.
Il D.Lgs obbliga il produttore ad indicare in denominazione di vendita il tipo di frutta utilizzata in ordine decrescente: quindi non “FRAGOLA, Mela, Pera”, ma “Mela, Pera, FRAGOLA”. In alternativa il produttore può decidere di lasciare la sola denominazione “Succo di frutta fresco” senza fare riferimento al tipo di frutta impiegata. Ma è una pignoleria, in quanto come ribadito sopra, la denominazione di vendita vera e propria è solo “Succo di frutta fresco”.
Potete dirmi la Vostra?