Salve a tutti,
scrivo per chiedere un parere in merito alla corretta gestione degli scarti (Sottoprodotti di Origine Animale) costituiti da prodotti ittici o parti di essi (es. visceri) infestati da parassiti del genere Anisakis.
In riferimento a quanto indicato dall'art.8 del Reg. CE 1069/2009, secondo l'interpretazione più cautelativa, i prodotti ittici parassitati dovrebbero essere assimilati a "animali selvatici, se si sospetta che siano affetti da malattie trasmissibili all’uomo o agli animali" (nel caso specifico ci si riferisce alla parassitosi da Anisakis). In tal ottica, gli scarti di lavorazione parassitati dovrebbero essere gestiti e smaltiti come S.O.A. di categoria 1 (i sottoprodotti con livello di rischio più alto).
L'aspetto problematico della questione è che la gestione-smaltimento di S.O.A. di categoria 1, per una normale attività di vendita al dettaglio, risulta essere indubbiamente più onerosa e complessa (maggiori costi contrattuali con lo smaltitore, obbligo di tenuta dei registri) rispetto alla normale procedura di gestione e smaltimento degli ordinari scarti (S.O.A.) di categoria 3, comunemente attuata da tutte le pescherie.
La soluzione al problema potrebbe essere identificata in una procedura di congelamento degli scarti (le larve di Anisakis sono inattivate se il prodotto parassitato viene congelato a -20°C per almeno 24 ore) al fine di smaltire tali sottoprodotti come S.O.A. di Categoria 3. Tuttavia tale modalità di gestione, vista dall'ottica del Reg. CE 1069/2009, si configurerebbe come un "declassamento" del Sottoprodotto di Origine Animale, procedura che viene esplicitamente vietata dal Regolamento stesso.
Sebbene in linea generale non abbia senso, in termini di sicurezza igienico-sanitaria, prevedere un "declassamento" del livello di rischio di un sottoprodotto, mi chiedo se non si possa considerare attuabile una "deroga" per questo caso specifico (mi chiedo anche perchè se da un lato un prodotto ittico idoneamente abbattuto e congelato possa essere destinato al consumo come alimento crudo, dall'altro lato non sia possibile bonificare tramite congelamento un sottoprodotto al fine di semplificarne lo smaltimento).
Confrontandomi sul tema con gli enti di controllo ufficiali ho ricevuto le risposte più disparate, certi ritengono la procedura ammissibile, alcuni addirittura consigliabile, altri ritengono che sia necessario attenersi strettamente alla normativa vigente.
Chiedo quindi se qualcuno di voi abbia avuto esperienza di quanto precedentemente descritto e se abbia alcune indicazioni a supporto di quanto indicato.
Sarò grato a chiunque decida di commentare o contribuire a questo argomento.
Saluti.
Guido V.