Ciao gris.a,
l'articolo 26 della L. 580/67 è stato modificato nel senso che è stato abolito il divieto di vendita del pane nei pubblici mercati (scoperti).
Il riferimento è l'articolo 30 comma 5 del DLG 114/1998 (riforma del commercio).
5. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 176, comma 1, del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. È abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
A presto!
Marco