Ciao ritengo di si . Seppur semplicato dal fatto che avviene la sola mera somministrazione degli alimenti . Ma credo che debba essere effettuata con cadenza decisa dall'estensore un controllo sulle modalità di trasporto dei pasti .
Ritengo che non fissando l'allegato al Regolamento (CE) 852 /2004 precisi valori termici , sopratutto per gli alimenti deperibili cotti da consumarsi caldi , possa essere preso a riferimento (in quanto non entra il conflitto nel caso di specie ) colla piu recente normativa comunitaria il penultimo comma dell'articolo 31 del D.P.R n°327 del 26.03.1980 ,il quale prevede per questa tipologia di alimenti una conservazione ad una temperatura oscillante tra i più 60 e 65 c° .
Per le altre derrate alimentari (non sottoposte ad ulteriori trattamenti) utili indicazioni possono essere raccolte dagli allegati al DPR 327/80 che disciplinano i valori termici da rispettare durante il trasporto . In loro mancanza dalle indicazioni apposte in etichetta dal cosiddetto OSA (Operatore del settore alimentare) e ancora dalle usuali regole di precauzione commerciale .
Faccio ancora rilevare che il DPR 327/80 (Non abrogato) va disaplicato per prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale quando disciplina aspetti gia contemplati dal DPR 327/80 (Regolamento di esecuzione della Legge n°283 del 30.04.62).
Per quanto concerne l'aspetto sanzionatorio la mancata applicazione di procedure HACCP a norma dell'articolo 5 del Regolamento (CE) 852/04 e sanzionata amministrativamente dal DL.gvo 193 articolo 6 . Lo stesso articolo 6 sanziona la mancata attuazione delle procedure descritte nelle procedure HACCP. (Ad esempio e stato scritto che mensilmente viene effettuato un controllo sulla temperatura di trasporto e manchi la documentazione che rendiconti dell'effettiva attuazione della rilevazione) .
Per concludere , nei casi piu eclatanti (Ad esempio temperatura di trasporto a 40 c° di pasti caldi) può configurare l'ipotesi contaravvenzionale (Di competenza della Procura della Repubblica) di cui all'articolo 5 lettera B della legge n°283/62 , il quale sanziona le cattive modalità di conservazione della sostanza alimentare . Il tutto a prescindere da eventuali fenomeni alterativi o degenarativi della sostanza alimentare .