Grazie Alf . Sempre esaustivo e altamente professionale . Ritengo che nel caso di specie svolga una funzione diversa . Lo penso in quanto (ma potrebbe essere stato unicamente un tentativo per annullare la sanzione pecuniaria ) .Circa due anni fà venni a conoscenza di una sanzione irrogata in sede di vigilanza ad una ditta (operante nel settore della pesca) . Ditta la quale nell'etichettatura corredante gli imbalaggi globali annoverava nella categoria degli additivi ad azione conservativa l'acido citrico . Ingrediente questo sulla base dell'allegato al vecchio 109/92 (piu volte modficato ) veniva annoverato per contro nella categoria dei regolatori di acidita .
Nonostante la memoria difensiva inoltrata , dalla ditta tutta incentrata su azione a carattere conservativo che l'additivo di cui sopra , in riferimento a questa categoria di prodotti avrebbe svolto come azione principale .
L'autorità competente per la specifica materia (in Toscana la Regione) , respinse la memoria basandosi sulla categorizzazione desumibile in sede di allegato dal piu citato D.lgsvo 109/82 .
Alf ,colgo questa occasione per esporti un quesito (Effettivamente molto strano) circa il verbo utilizzato dal D.lgsvo 108/92 in sede di articolo 4 comma 5 dal Decreto legislativo 108/92 . il quale disciplina l'attestazione di conformità , rilasciata dal produttore all'utilizzatore dei materiali (Nel caso di specie vaschette plastiche per prodotti gastronomici preparati in un laboratorio annesso alla grande distribuzione . Mi spiego meglio in alcune versioni del testo si usa l'espresssione (relativa alla ditta utilizzatrice) . "La ditta deve essere fornita"......omisisis . In altri relativi allo stesso Decreto legislativo si legge invece : Il prodotto deve essere acompagnato ............... E una cosa alquanto strana Inoltre a livello di eventuali contenziosi l'adoperare (A mio modesto avviso no) uno dei due verbi inquadrerebbe (secondo alcune tesi) ipotesi diverse per l'applicazione di eventuali sanzioni .
Sei al corrente se il verbo utilizzato in origine (E sinceramente non riesco a capire quale) abbia subito delle modifiche ? .
E mia opinione personale comunque che a prescindere del verbo utilizzato (Anche alla luce dei piu recenti Regolamenti comunitari) , la mancata esibizione di un documento( secondo me molto importante ) dopo un congruo periodo dalla richiesta (Oltre trenta giorni) , senza fornire motivazioni innopugnabili circa il suo mancato invio configura la sanzione pecuniaria prevista .
E Cosa molta italiana questa . Magicamente dopo la notfica degli estremi della sanzione il documento salta fuori (A quasi due mesi dal controllo e contestuale prelievo ) Ed anzi un altra copia viene allegata alla memoria difensiva . Sostenendo la tesi (piuttosto bizzara) che e sufficiente la mera detenzione del documento presso la sede Legale (Ubicata a circa 300 km dalla succursale tutt'altro che piccola della succursale di questa catena di distribuzione ) La norma e molto chiara ed agevole lettura .Il Soggetto Commerciale che utilizza i materiali a contatto (Sia esso succursale o altro) deve essere munito dell'attestazione di cui trattasi .
A meno che non fornisca tempestivamente all'organo di controllo validi e fondati motivi inerenti la momentanea assenza presso la succursale che utilizza in vasta scala i contenitori plastici della cosidetta "Attestazione di conformità o di altra documentazione equipollente rilasciata , se non erro da un laboratorio pubblico .
Salutoni Robert .