La frase in questione rientra senz'altro in quelle previste dall'art. 3, comma 1, lettera i) del 109/92 (" i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni: ... i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;".
Inoltre, nel Provv. C.P.S.R 13.1.05 (LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DI PIANI DI AUTOCONTROLLO, IN MATERIA IGIENICO SANITARIA, NELLE INDUSTRIE ALIMENTARI DEL SETTORE DELLE CARNI), leggo:
" ...la descrizione del prodotto dovrebbe comunque contenere i seguenti elementi:... - modalità di utilizzo (per esempio: "da consumarsi previa cottura").
Da tutto ciò mi sembra di poter concludere (ma è solo la mia opinione), che l'uso della frase in questione sia affidato alle valutazioni del produttore (possibili rischi per il consumatore nel caso il prodotto sia consumato senza cottura).
Infine, non so quanto possa esserti utile, comunque segnalo:
Ord. MINISAN 11.10.78 - TAB A-B
V - ALIMENTI SFUSI O PRECONFEZIONATI DESTINATI PER LORO NATURA AD ESSERE CONSUMATI PREVIA COTTURA O CHE RECHINO SULLA CONFEZIONE LA DIZIONE "DA CONSUMARSI PREVIA COTTURA" (ESCLUSI IL LATTE E I DERIVATI DEL LATTE) (Integrazione prevista da O.M. 7.12.93)
A) Alimenti crudi non sottoposti al trattamento di riscaldamento |
Listeria monocytogenes |
3 u.c. |
non oltre 11/g in 1 u.c. non oltre 110/g in 2 u.c. |
B) Alimenti congelati o surgelati |
Listeria monocytogenes |
5 u.c. |
non oltre 11/g in 2 u.c. non oltre 110/g in 3 u.c. |
C) Alimenti precotti o pastorizzati |
Listeria monocytogenes |
5 u.c. |
non oltre 11/g in 4 u.c. non oltre 110/g in u.c. |