Ti trascrivo quanto già citato da Alfclerici nella discussione "Sciroppo di datteri":
R.D.L. 15.10.25 n. 2033
CAPO VII SCIROPPI E CONSERVE
Art. 37
Così modificato da R.D.L. 2.9.32 n. 1225; L. 15.12.67, n. 1223
Il nome di "sciroppo" è riservato alla soluzione acquosa del saccarosio.
Il nome di "sciroppo", seguito dall'indicazione di un dato frutto, è riservato al prodotto ottenuto dalla mescolanza di succo o mosto del frutto nominato, concentrato o non, con saccarosio o soluzioni di saccarosio.
Il nome di "sciroppo da estratto di..." seguito dalla indicazione di una data pianta che porta frutta a succo, è riservato alle soluzioni di saccarosio con aggiunta di estratto ricavato da frutti, semi anche tostati, cortecce e bucce, radici, foglie, fiori o altre parti della pianta nominata.
Tale indicazione deve apporsi in maniera visibile sui recipienti che contengono gli sciroppi.
Qualora si tratti di pianta che non porta frutta a succo, il nome dello sciroppo di cui al precedente comma potrà essere sostituito dal nome della pianta, o da un nome di fantasia da esso derivato o no, seguito dall'indicazione "sciroppo all'estratto di..." completata dal nome della pianta; oppure dall'indicazione "sciroppo di..." completata dal nome della stessa.
..omissis.. Comma riguardante norme superate da disposizioni susseguenti
- ·È vietato vendere con i nomi di succo o mosto o simili di un dato frutto, di sciroppo seguito dall'indicazione del frutto o della pianta, di conserva, di marmellata o di gelatina di un dato frutto, prodotti di frutti o di altre parti di piante diversi dal frutto o dalla pianta nominati.
Quando i prodotti contemplati nel presente articolo sono preparati con l'impiego di frutti o di parti di piante appartenenti a più specie, queste debbono essere indicate nella denominazione dei prodotti stessi.
È vietato produrre o detenere per la vendita, vendere o mettere comunque in commercio sciroppi composti, in tutto o in parte, con essenze sintetiche o comunque non rispondenti alle definizioni di cui ai commi precedenti.
Nella preparazione degli sciroppi, escluso quello di cui al secondo comma, è ammessa:
a) L'aggiunta di glucosio, sempre quando la proporzione non superi il 25% della ricchezza zuccherina totale, e purché lo sciroppo che ne deriva sia venduto con la dichiarazione "contenente glucosio" oppure "sciroppo glucosato", da applicare in modo chiaro e ben leggibile sui recipienti che lo contengono.
Per tutti gli sciroppi è consentita l'aggiunta di acido citrico naturale o di acido tartarico naturale.
Ai succhi di frutti è permessa l'aggiunta di anidride solforosa in quantità non superiore a milligrammi trecentocinquanta di anidride solforosa totale per ogni chilogrammo.
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Salvo che il tuo sciroppo di mais non sia un succo/estratto di mais con aggiunta di saccarosio .