RIASSUMENDO:
La legislazione impone che ci sia meno di 10 ppm...= NO, la legislazione impone di dichiarali se sono > a 10 ppm (qualunque sia l'origine)
Se fossero sotto i 10 ppm non andrebbero dichiarati = SI
Il 151/04 (art. 2): Possono essere aggiunti...gli additivi di cui al Decr. MINISAN 27.2.96, n. 209, MA l'All. XI del 209/96 non prevede, salvo errori, tra i campi d'impiego dei solfiti il SUCCO D'UVA. Si parla di succo d'uva concentrato per la produzione casalinga di vino e di succo d'uva non fermentato per uso sacramentale, ma NON di succo d'uva tal quale. In caso contrario lo avrebbero citato senza aggiungere condizioni restrittive (produzione casalinga, uso sacramentale), QUINDI, sempre salvo errori, NON E' POSSIBILE ADDIZIONARE SOLFITI AL SUCCO D'UVA; se ci sono, vuol dire che o che derivano da fonti non umane, o che il produttore ignora o aggira la legge.
Sfugge ancora qualcosa? Spero proprio di no.
saluti
alf