Non sarà più una marmellata, ma una Confettura di limoni e mele.
Art. 3. - Denominazioni di vendita e altre indicazioni ( del già citato Decreto Legislativo del 20 febbraio 2004, n. 50 ):
6. La denominazione di vendita e' completata dal nome del frutto o dei frutti utilizzati in ordine decrescente rispetto al loro peso. Tuttavia nel caso di prodotti ottenuti da tre o più frutti, l'indicazione dei frutti può essere sostituita dalla dicitura «frutti misti», da un'indicazione simile oppure da quella del numero dei frutti utilizzati.
- frutta utilizzata: 90 g (limoni 67 g, mele 23 g) su 100 g di prodotto finito (1350/1500x100)
- zuccheri totali: ca. 46 g su 100 g di prodotto finito (ca.50 + ca. 35 + 600)/1500x100)
Art. 2. - Composizione e lavorazione ( idem ):
4. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, devono presentare un tenore di sostanza secca solubile, pari o superiore al 60 per cento, eccettuati i prodotti nei quali gli zuccheri sono totalmente o parzialmente sostituiti da edulcoranti. Tuttavia, tale tenore di sostanza secca solubile, determinata al rifrattometro, può essere inferiore al 60 per cento, ma non inferiore al 45 per cento, se il prodotto riporta la dicitura «da conservare in frigorifero dopo l'apertura»; tale dicitura non e' richiesta per i prodotti presentati in piccole confezioni monouso.