Approfitto di questa discussione senza aprirne una ulteriore sul nuovo Regolamento UE.
Più precisamente, per quanto concerne l'indicazione degli allergeni e nel dettaglio il glutine: lavoro in un'azienda alimentare che produce piatti pronti e finora indicavo la presenza di glutine senza necessariamente specificare di quale origine: questo perchè soprattutto negli aromi, mi baso sulle schede tecniche dei produttori che non sempre ne specificano l'origine. Con il nuovo regolamento dovrò richiedere ai produttori che mi specifichino l'origine del glutine in modo da inserirlo in etichetta o è sufficiente rendere evidente il termine glutine?
In pratica, posso continuare ad etichettare così: aromi naturali (contiene glutine) o dovrò necessariamente usare la dicitura aromi naturali (contiene glutine da frumento)??
E un altro chiarimento: nell'art. 19 si legge come sia possibile omettere l'elenco degli ingredienti nel formaggio, nel burro, purchè etc....
Questo mi fa pensare che io in etichetta possa scrivere semplicemente burro, evidenziandolo in quanto allergene, e non necessariamente esplodendone gli ingredienti. E' corretto? così come per il formaggio: l'etichettatura corretta è "formaggio" o formaggio (latte, sale, caglio)?
Grazie, spero di essere stato sufficientemente chiaro