Reg. 606/09
Alcune modalità di applicazione del Reg. CE n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni
All. I
Appendice 8
Prescrizioni per l’ureasi
1) Codificazione internazionale dell’ureasi: EC n. 3-5-1-5, CAS n. 9002-13-5.
2) Principio attivo: ureasi (attiva in ambiente acido) che determina la scissione dell’urea in ammoniaca e biossido di carbonio. L’attività dichiarata è di almeno 5 unità/mg, dove 1 unità è rappresentata dalla quantità di enzima liberata da una 1 µmole di NH3 al minuto, alla temperatura di 37°C, a partire da una concentrazione di urea di 5 g/l (pH 4).
3) Origine: Lactobacillus fermentum.
4) Campo di applicazione: catabolismo dell’urea presente nei vini destinati a un invecchiamento prolungato, qualora la concentrazione iniziale di urea sia superiore a 1 mg/l.
5) Dose massima di impiego: 75 mg della preparazione enzimatica per litro di vino trattato, senza superare le 375 unità di ureasi per litro di vino. Al termine del trattamento occorre eliminare l’attività enzimatica residua mediante filtrazione del vino (diametro dei pori inferiore a 1 µm).
6) Parametri di purezza chimica e microbiologica:
Perdita per essiccazione |
inferiore al 10 % |
Metalli pesanti |
meno di 30 ppm |
Pb |
meno di 10 ppm |
As |
meno di 2 ppm |
Coliformi totali |
assenti |
Salmonella spp |
assente in un campione di 25 g |
Germi aerobi totali |
inferiori a 5 × 10 alla quarta germi/g |
L’ureasi ammessa per il trattamento del vino deve essere prodotta in condizioni analoghe a quelle dell’ureasi oggetto del parere del Comitato scientifico dell’alimentazione umana del 10 dicembre 1998