Concordo con alf . Stante l'elevata deperibiltà la ricotta fresca è assoggettata all'istituto giuridico della data di scadenza . Suscettibile di sanzione amministrativa nel caso di esposizione per la vendita superata tale data . (Articolo10 comma 7 D.lgsvo n°109 del 27.01.1992 come modificato dal Dlgsvo 181/03) .
Nessuna sanzione amministrativa invece e prevista per i prodotti non altamente deperibili , per i quali sia stato utlizzato il similare ma a affatto coincidente istituto giuridico del " Termine minimo di conservazione " Il quale riveste la caratteristica di un termine di garanzia qualitativa da parte del produttore .
Ne deriva che nessuna sanzione e appilcabile al commerciante (nel caso di prodotti che abbiano superato il cosiddetto termine minimo di conservazione) .
Inoltre se il TMC non è superato da molto tempo (questa e una valutazione del commerciante anche in relazione a caratteristiche peculiari del prodotto , anche in ambito di procedure haccp ritengo). Il coomerciante può lettigamente venderlo . Assumendone però la completa responsabilità in caso di qualsivoglia non conformità emersa successivamente . Inoltre dovrà informare lealmente l'acquirente sul superamento della data e (questa e una convizione personale) venderlo ad un prezzo minore .
Naturalmente allo stato attuale e pura fantascienza . In quanto la stragrande maggioranza degli acquirenti (Ma anche dei cossidetti OSA) , non conosce la differenza tra i due istituti giuridici (purtroppo) Conseguenza ? Lo spreco di un gran numero di prodotti ancora perfettamente edibili .
Altra problematica (non di poco conto) . Problematica che può investire anche la ricotta . La quale sovente risulta originariamente preconfezionata e venduta allo stato sfuso dal dettagliante previo frazionamento .
Prendendo alla lettera l'articolo 16 1 comma del D.lgsvo 109/92 siffata tipologia di prodotti soggiace al regime giuridico dei prodotti sfusi . Categoria per la quale (con sola eccezione delle paste fresche farcite (ravioli lasgne tortellini) non è prevista come obbligatoria ne nella fase di vendita diretta alconsumatore . ne nella fase antecedente la vendita al consumatore finale (articolo 16 comma 7) l'indicazione afferente alla data di consumabiltà e del Termine minimo di conservazione .
Vero è che la maggiorparte dei produttori , pur non avendone l'obbligo giuridico , hanno inserito spontanemente una delle due indicazioni (indicazione a mio sommesso avviso , la quale una volta inserità riflette aspetti obbligatori sul suo rispetto dal dettagliante .
In ogni caso il dettato legislativo è quello sopraindicato è potrebbe fare insorgere non problemi secondari agli organi di vigilanza .
Altra problematica , (A mio sommesso avviso) , deriva dalla nozione giuridica di vendita al dettaglio che fornisce il Reg (CE) 178/02 . Il quale inserisce nella nozione anche gli esercizi somministrazione (quali ristroranti Mense ecc ecc) e addiritura i punti vdi vendità all'ingrosso .
Stridendo non poco con la legislazione sia nazionale sia derivante da direttive comunitarie poi recepite dall'ordinamento nazionale .
Mi spiego meglio.In precedenza il precedente orientamento tendeva ad escludere dal campo d'applicazione del Dlgs.vo 109/92 gli esercizi di somministrazione (caratterizzati dalla consumazione in loco del prodotto alimentare) e cioè ristoranti mense ed altre collettività analoghe . Espressamente equiparate ai consumatori finali dall'articolo 1 del D.lgsvo 109/92 . Per il fatto che il piu volte citato D.lgsvo 109/92 trovasse il proprio campo d'applicazione , esclusivamente nella fase di vendita strettamente intesa ai consumatori finali e hai soggetti a questi equiparati .
Con la conseguenza , che nel di rinvenimento di prodotti scaduti in senso stretto all'interno di un laboratorio cucina annesso ad un ristorante o mensa non risultava applicabile la sanzione amm di cui all'articolo 10 comma 7 del D.lgsvo 109/92.
In sostanza la situazione è stata risolta mediante vere acrobazie tecnico-giuridiche . Con il sequestro amm (articolo 20 DPR 327/80) e contestuale prelievo di una confezione da sottoporsi ad analisi microbiologica (attuando la procedura di cui all'articolo 223 delle norme di attuazione e coordinamento del C.C.P. D.lgs.vo 271/89 . Campione pert analisi uniche e non ripetibili ) Inoltre si è applicata contestualmente la sanzione di cui all'articolo 9 della Legge 283/62 (articolo questo tutt'ora in vigore ma depenalizzato dal D.lgs.vo 507/99) .
L'articolo 9 veniva applicato , in quanto l legislatore per i prodotti contraddistinti dalla data di scadenza , adoperando la frase "E vietata la vendità ......(.omisis). Ne ha decretato sostanzialmente un divieto di utilizzo anche per altri ultizzatori commerciali . Con la conseguenza che prodotti alimentari scaduti , rinvenuti all'interno di una cucina di un ristorante o mensa venivano ad assumere la qualifica di sostanze vietate nella preprazioone di alimenti o bevande .
Anche se esse stesse appartenavano alla categoria .
Per concludere con le nuove definizioni emerse col Reg(CE) 178/02, e opinione di chi scrive , che dovrà essere riviso il precedente orientamento sul campo d'applicazione del D.lgsvo 109/92 .
Salutoni Robert