Etichettatura: conformita' al D.Lgs 109/92

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Oggetto: Etichettatura: conformita' al D.Lgs 109/92

Osservazioni che non fanno una piega , le quali condivido interamente . Resta il fatto che poi bisogna fare i conti col tenore letterale  dell'articolo 16 del D.lgsvo 109 del 27.01.92 (come modificato dal D,lgsvo 181/03)  il quale secondo le autorità amministrative competenti ad irrogare le sanzioni  , va interpreto letteralmente :Per contro la Suprema Corte di Cassazione Civile ha ribadito in diversi pronunziamente (Giustamente a mio avviso ) che tale tipologia di prodotti (I quali tecnicamente rispondono alla nozione legale di "prodotto alimentare preconfezionato ")  per la quale  cambia unicamente i luogo di confezionamento (stabilimento di produzione e confezionamento o anche di solo confezionamento e confezionamento effettuato nell'esercizio di vendita al consumatore ) rientra  a pieno titolo nel campo di applicazione dell'articolo 3 del D.lgsvo 109/92 . Un altro articolo di non agevole compresibilità e che ha dato luogo a notevoli difficolta applicative e l'articolo 14 (comma 5 o 6 ) della sopraccitata disciplina decretizia  il quale recita testualmente " Nelle fasi antecedenti la vendita consumatore finale le indicazioni di cui all'articolo 3 possono figurare  unicamente sui documenti commerciali d'accompagnamento Ad eccezione di tre che devono figurare anche sull'imballaggio globale e per sgomberare il campo di equivoci non si parla  nei dei prodotti di cui all'art.17 e 16 comma 8 del Decreto in parola . Ma di quelli destiinati ad venduti come tali ai consumatori finali o ai soggetti a questi equiparati in sede di articolo 1 del D.lgsvo 109/92 . 

Visto che l'articolo 3 del D.lg,vo recita che i prodotti dallo  stesso disicplinati ( preconfezionati in unità di vendita destinate come tali al consumatore ) devono riportare le indicazioni  di cui allo stesso articolo nel momento in cui sono esposti in vendita ai consumatori .

Ne discende , che qualora i prodotti siano ancora stoccati nella cella o magazzino  ed il produttore abbia inteso di usufruire del meccanismo agevolatorio di cui all'articolo 14 coomma 5 0 6 ,leggittimante potrebbero  essere immessi in confezioni anonime purche siano riportati sul documento commerciale d'accompagnamento tutte le indicazioni di cui all'articolo 3 . Affidando poi al rivenditore l'onere di riportare sulle etichette (Nella fase di esposizione per la vendita ) diligentemente e correttamente tutte le indicazioni  apposte sui documenti commerciali d'accompagnamento 

Fortunatamente (stante i possibili equivoci o addiritura manovre capziose) che tale modalità avrebbe potuto indurre ) l 'adozione di questo meccanismo ( per la mia esperienza) è avvenuta raramente .

Speriamo che il nuovo Regolamento Comunitario (che credo) portera all'abrogazione della direttiva comunitaria che è stata recepita col Decreto Legislativo 109/92 apporti maggiore chiarezza e minore possibilità di equivoci.

 

Saluti Robert 

 

 

 

 

 



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Parole chiave (versione beta)

consumatore, confezionamento, decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 109, preconfezionato, prodotto alimentare, esposizione, produzione, confezione, imballaggi, abrogazione, sanzioni, etichetta, magazzino, legislativo

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