Osservazioni che non fanno una piega , le quali condivido interamente . Resta il fatto che poi bisogna fare i conti col tenore letterale dell'articolo 16 del D.lgsvo 109 del 27.01.92 (come modificato dal D,lgsvo 181/03) il quale secondo le autorità amministrative competenti ad irrogare le sanzioni , va interpreto letteralmente :Per contro la Suprema Corte di Cassazione Civile ha ribadito in diversi pronunziamente (Giustamente a mio avviso ) che tale tipologia di prodotti (I quali tecnicamente rispondono alla nozione legale di "prodotto alimentare preconfezionato ") per la quale cambia unicamente i luogo di confezionamento (stabilimento di produzione e confezionamento o anche di solo confezionamento e confezionamento effettuato nell'esercizio di vendita al consumatore ) rientra a pieno titolo nel campo di applicazione dell'articolo 3 del D.lgsvo 109/92 . Un altro articolo di non agevole compresibilità e che ha dato luogo a notevoli difficolta applicative e l'articolo 14 (comma 5 o 6 ) della sopraccitata disciplina decretizia il quale recita testualmente " Nelle fasi antecedenti la vendita consumatore finale le indicazioni di cui all'articolo 3 possono figurare unicamente sui documenti commerciali d'accompagnamento Ad eccezione di tre che devono figurare anche sull'imballaggio globale e per sgomberare il campo di equivoci non si parla nei dei prodotti di cui all'art.17 e 16 comma 8 del Decreto in parola . Ma di quelli destiinati ad venduti come tali ai consumatori finali o ai soggetti a questi equiparati in sede di articolo 1 del D.lgsvo 109/92 .
Visto che l'articolo 3 del D.lg,vo recita che i prodotti dallo stesso disicplinati ( preconfezionati in unità di vendita destinate come tali al consumatore ) devono riportare le indicazioni di cui allo stesso articolo nel momento in cui sono esposti in vendita ai consumatori .
Ne discende , che qualora i prodotti siano ancora stoccati nella cella o magazzino ed il produttore abbia inteso di usufruire del meccanismo agevolatorio di cui all'articolo 14 coomma 5 0 6 ,leggittimante potrebbero essere immessi in confezioni anonime purche siano riportati sul documento commerciale d'accompagnamento tutte le indicazioni di cui all'articolo 3 . Affidando poi al rivenditore l'onere di riportare sulle etichette (Nella fase di esposizione per la vendita ) diligentemente e correttamente tutte le indicazioni apposte sui documenti commerciali d'accompagnamento
Fortunatamente (stante i possibili equivoci o addiritura manovre capziose) che tale modalità avrebbe potuto indurre ) l 'adozione di questo meccanismo ( per la mia esperienza) è avvenuta raramente .
Speriamo che il nuovo Regolamento Comunitario (che credo) portera all'abrogazione della direttiva comunitaria che è stata recepita col Decreto Legislativo 109/92 apporti maggiore chiarezza e minore possibilità di equivoci.
Saluti Robert