Ciao alfclerici,
grazie per la collaborazione.
Qui di seguito i riferimenti sulle abrogazioni di norme che prevedevano l’indicazione dell’acidità degli aceti in etichetta:
1) La LEGGE 20 febbraio 2006 , n. 82
Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino. Art. 47. (Abrogazioni) 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: i) la legge 2 agosto 1982, n. 527, e successive modificazioni;ha abrogato la
L. 2 agosto 1982, n. 527.
Norme per la produzione e la commercializzazione degli agri. (I) (II) (III) (IV)
(pubbl. in Gazz. Uff. n. 221 del 12 agosto 1982).
3. Ferma restando ogni altra disposizione in materia, gli aceti destinati al consumo
diretto devono essere posti in commercio in confezioni originali non
manomissibili, con chiusura ermetica congegnata in modo tale che, a seguito
dell’apertura, essa non risulti più integra.
A decorrere dal 1° gennaio 1987 è abolito per l’aceto di vino l’impiego del
contrassegno statale di garanzia. Sino alla data predetta la gestione di detto
contrassegno ha luogo ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 12
febbraio 1965, n.162, e 14 marzo 1968, n.773 (VII).
Su tali chiusure o sigilli deve sempre figurare una dichiarazione atta ad
individuare chiaramente la ditta che ha operato il riempimento del recipiente.
Sui recipienti devono, in lingua italiana ed in caratteri ben leggibili ed indelebili,
essere riportati, con etichetta o, in mancanza dell’etichetta, sullo stesso recipiente:
a) la natura merceologica del prodotto;
b) l’indicazione dell’acidità totale espressa in grammi di acido acetico per 100
millilitri di prodotto; sul valore dichiarato è ammessa solo una tolleranza del
2,5 per cento;
c) il contenuto minimo garantito del recipiente;
d) il nome, la ditta o la ragione sociale dell’imbottigliatore e la sede dello
stabilimento di imbottigliamento;
e) gli estremi dell’autorizzazione ministeriale di cui al successivo articolo, se
trattasi di prodotti imbottigliati in Italia.
Le indicazioni di cui al precedente comma possono essere fornite anche in più
lingue, a condizione che i caratteri relativi alle diciture in lingua italiana siano
uguali o superiori a quelli relativi alle diciture in altre lingue.
Le denominazioni straniere possono essere adottate purché alla dicitura straniera
segua una corrispondente denominazione in lingua italiana.
2) La LEGGE 6 agosto 2008, n. 133
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. (GU n.195 del 21-8-2008 - Suppl. Ordinario n. 196 )
ha abrogato la
LEGGE 14 dicembre 1950, n. 1151
Aggiunte e modificazioni al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, per quanto ha riferimento all'aceto. (GU n.32 del 8-2-1951 )
Di questa non sono riuscito a recuperare il testo originale.
Secondo il post di marco896 nella discussione taff , Assenza di etichetta su prodotto ,prevedeva quanto segue:
c) quantità del contenuto reale di aceto con la indicazione della sua gradazione acetica cosi espressa: "contenuto netto litri. . . a gradi. . . . di acidità".