Se per "luogo di produzione" intendi la "sede dello stabilimento di produzione", tale indicazione non è obbligatoria per l'1169. D'altra parte, neppure prima "controllare davvero se chi stà vendendo il prodotto è il reale produttore" era sempre possibile: il 109 parlava di "produzione o confezionamento" e di "fabbricante o confezionatore o venditore stabilito nella CE", quindi, da questo punto di vista, poco o nulla è cambiato.
Se invece parliamo di "paese d'origine o luogo di provenienza", tale indicazione è obbligatoria nel caso il cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore... (ma questo era vero anche prima). La materia, comunque, è oggetto di ampie riflessioni (anche legate all'origine delle materie prime): staremo a vedere.
Se invece parliamo di "paese d'origine o luogo di provenienza", tale indicazione è obbligatoria nel caso il cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore... (ma questo era vero anche prima). La materia, comunque, è oggetto di ampie riflessioni (anche legate all'origine delle materie prime): staremo a vedere.